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La dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva

Nelle compravendite di immobili le parti devono inserire nel rogito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le seguenti informazioni:

– prima di tutto l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera);

– inoltre le spese sostenute per l’attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento;

– quindi se per l’operazione è intervenuto un mediatore deve indicare:

– primo tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica;

–  inoltre la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

– anche la partita Iva e il codice fiscale;

– infine l’iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) della Camera di Commercio.

Soprattutto il notaio deve segnalare all’Agenzia delle Entrate gli agenti che non risultano iscritti al ruolo di “Affari in Mediazione”.

In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati da indicare nella dichiarazione sostitutiva, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro (oltre quella penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci).

Inoltre, la compravendita è assoggettata, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale.

La dichiarazione sostitutiva di conformità Urbanistica e Catastale 

Per evitare le compravendite di unità immobiliari urbane non in regola con le norme catastali , è obbligatorio indicare nell’atto notarile, a pena di nullità, non soltanto i dati catastali ma anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto.

Inoltre, l’atto deve contenere la dichiarazione con cui gli intestatari affermano che la situazione reale dell’immobile è conforme a quanto risulta dai dati catastali e dalle planimetrie.

La dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Prima di stipulare l’atto, il notaio è tenuto a individuare gli intestatari catastali e verificare se c’è corrispondenza con quanto risulta nei registri immobiliari.

Tratto da :  AGENZIA INFORMA ( aggiornamento dell’Aprile 2017 ) GUIDA PER L’ACQUISTO DELLA CASA: le imposte e le agevolazioni fiscali.

LA RELAZIONE TECNICA INTEGRATA

Dal mese di settembre del 2017 tutti i collegi notarili  della Regione Emilia Romagna si sono dotati di un regolamento che prevede che i venditori debbano a loro cura e spese fornire al Notaio, prima della redazione del pubblico atto notarile:

LA RELAZIONE TECNICA INTEGRATA con l’attestazione della conformità Catastale e Relazione Urbanistica Edilizia rilasciata da un tecnico abilitato.

 

Per maggiori informazioni:

https://www.consiglionotarileravenna.it/public/PROTOCOLLO_5_OTT._2017.pdf

https://www.notariato.it/it/tags/bologna

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Acquisto+della+casa+it/Guida_per_l%27acquisto_della_casa.pdf