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NUOVA DETRAZIONE DEL 110%

NUOVA DETRAZIONE DEL 110%

E’ stata pubblicata la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, che per quanto riguarda la NUOVA DETRAZIONE DEL 110% ha apportato molteplici interventi e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Modificando l’art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che:

DATA SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI E RATEAZIONE DETRAZIONE

  • la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta quindi per le spese sostenute fino al 30.6.2022.

N.B. Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);

Per gli interventi eseguiti da:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento

agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022; per le spese sostenute dal 01.07.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5).

  • per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022.

Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110% – INTERVENTI AGEVOLABILI

Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo,

con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.

Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.

La tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;

  • negli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia:

gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Infine implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110% – COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:

– la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

– inoltre la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

– € 2.000,00 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– Euro 1.500,00 per edifici plurifamiliari / condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;

– e infine € 1.200,00 per edifici plurifamiliari / condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine; considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110% – IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI AGEVOLABILI

Gli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:

  • approvvigionamento idrico;
  • impianto di aprovigionamento per il gas;
  • contattore di fornitura per l’energia elettrica;
  • climatizzazione invernale;

Degno di Nota: Oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.

PUBBLICITÀ FRUIZIONE DETRAZIONE DEL 110%

L’inserimento del nuovo comma 14-bis all’art. 119 è disposto infine che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata quindi anche la seguente dicitura:

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110% – SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO

In ordine alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, con il nuovo comma 7-bis dell’art. 121, DL n. 34/2020 è disposto infine che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/agevolazioni

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