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Plusvalenza su casa acquistata con Sismabonus

Plusvalenza su casa acquistata con Sismabonus
Plusvalenza su casa acquistata con Sismabonus

La vendita non genera sempre Plusvalenza su casa acquistata con Sismabonus

L’Agenzia delle Entrate spiega il caso particolare di un immobile antisismico 

che il privato ha acquistato dall’impresa di costruzione e rivenduto dopo 4 anni

Le norme meno favorevoli della plusvalenza Superbonus 

non si applicano quindi a chi rivende un immobile acquistato precedentemente

con il Supersismabonus acquisto. 

A tali compravendite si applica la tassazione con le condizioni molto più favorevoli previste per la plusvalenza ordinaria.

Si tratta di una risposta dell’Agenzia delle Entrate potenzialmente utile 

ad un gran numero di persone che, 

dopo aver usufruito dell’agevolazione per l’acquisto di una casa antisismica, 

intendono rivenderla.

Plusvalenza su casa acquistata con Sismabonus

Cosa è la plusvalenza Superbonus? 

è la tassazione più restrittiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 

per evitare una doppia agevolazione a vantaggio di chi ha realizzato lavori 

incentivati con il Superbonus – 

cioè eseguiti senza sostenere alcuna spesa ma avvalendosi dello sconto in fattura – 

e rivende l’immobile riqualificato ad un prezzo molto più alto del valore precedente.

In base a questa disposizione, 

i costi dei lavori di riqualificazione energetica e sismica 

gevolati dal superbonus non si detraggono dalla plusvalenza, tassata al 26%, 

realizzata con la vendita dell’immobile entro 10 anni dalla fine dei lavori.

Dopo l’entrata in vigore della norma sulla plusvalenza Superbonus, 

con la Circolare 13/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la plusvalenza non viene tassata 

e gli immobili sono acquisiti per successione o  al contrario

adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione.

Nella stessa circolare, l’Agenzia ha fornito un’altra spiegazione, 

fondamentale per sciogliere i dubbi sul Supersismabonus acquisto: 

la tassazione della plusvalenza Superbonus 

riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso, 

effettuata entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, 

e non quindi anche le eventuali successive cessioni dell’immobile.

In sintesi, per plusvalenza Superbonus si intende una base imponibile 

che include le spese sostenute per la riqualificazione e

che implica quindi una tassazione maggiore.

Per plusvalenza ordinaria, invece, si intende che dalla base imponibile 

sono detratte le spese sostenute per la riqualificazione. 

La tassazione è quindi più favorevole perché si calcola su un importo inferiore.

Plusvalenza su casa acquistata con Sismabonus

Plusvalenza Superbonus e ordinaria, facciamo un esempio

un privato ha acquistato dall’impresa un immobile del valore di € 200.000,00 

e l’impresa ha applicato il massimo sconto in fattura, cioè € 96.000,00. 

Il privato ha quindi pagato € 104.000,00.

Dopo qualche anno, il privato rivende l’immobile a € 210.000,00.

Se si applicassero le regole della plusvalenza Superbonus, 

il privato si vedrebbe tassata con un’aliquota del 26% 

l’intera plusvalenza pari a 106mila euro.

Invece, dato che la norma prevede che tale regola sia applicata solo alla prima cessione, 

al privato che rivende l’immobile antisismico acquistato dall’impresa 

verrà tassata soltanto una plusvalenza pari a € 10.000,00. 

Il risultato quindi è una tassazione nettamente inferiore.

Tratto da EDILPORTALE