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Prima casa anche ai già proprietari

Prima casa anche ai già proprietari
Prima casa anche ai già proprietari

Detenere un’abitazione nello stesso comune non costituisce sempre impedimento alla applicazione della agevolazione Prima casa anche ai già proprietari

La Cgt della Lombardia sentenzia che essere già proprietari di un’abitazione non costituisce sempre impedimento all’agevolazione prima casa,

anche se questa è ubicata  nello stesso comune in cui intende acquistare la nuova abitazione.

Ciò è possibile a patto che l’immobile già detenuto:

A confermare questa interpretazione è la Cgt Lombardia con la sentenza 68/2/2024.

  1. sia stato acquistato  senza beneficiare della agevolazione prima casa;
  2. risulti per qualsiasi ragione inidoneo ad essere destinato ad abitazione del proprietario

Prima casa anche ai già proprietari

La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell’Imposta di Registro a seguito di decadenza dai benefici prima casa,

richiesta dagli uffici in quanto,  seppur l‘acquirente in sede di acquisto avesse dichiarato di non essere titolare di altra abitazione nel comune,

in effetti era già proprietario di un altro appartamento.  

L’avviso venne impugnato precisando che l’appartamento già detenuto era locato a terzi e

comunque inidoneo, per dimensioni e caratteristiche, a soddisfare le esigenze abitative del proprietario.

I giudici lombardi accogliendo l’appello si sono conformati all’orientamento giurisprudenziale

favorevole al riconoscimento della validità della agevolazione,

anche nell’eventualità di detenzione di un altro immobile residenziale nello stesso comune,

purchè acquistato senza beneficiare della agevolazione prima casa e sia obbiettivamente inidoneo

 a soddisfare le esigenze abitative del proprietario

o per dimensioni e caratteristiche ( ad esempio, abitazione troppo piccola per le esigenze del nucleo familiare del proprietario, in caso di inagibilità dell’immobile abitativo, ecc )  

o per impedimento giuridico ( ad esempio in caso di  immobile affittato a terzi con regolare contratto di locazione,

oppure nel caso di  immobile di cui non si detenga l’usufrutto ma unicamente la nuda proprietà, ecc) .

Questa sentenza apre finalmente  uno spiraglio ai molti proprietari di abitazioni,

inidonee alle esigenze del loro nucleo familiare,

che così potranno beneficiare delle agevolazioni Prima Casa al momento dell’acquisto,

senza dover obbligatoriamente vendere l’immobile già detenuto.